Per offrirti il migliore servizio possibile questo sito utilizza cookies. Cookie Policy & Privacy Policy

Minori stranieri non accompagnati

Minori stranieri e migrazione

Un aspetto molto delicato connesso alle migrazioni è quello che vede coinvolti migranti minorenni. Innanzitutto perché il/la minore, proprio in ragione della sua età, merita tutte le attenzioni possibili e per questo è tutelato dalla legislazione internazionale, europea e da quelle nazionali, in quanto persona particolarmente vulnerabile. Lo sradicamento dal proprio luogo di nascita o di vita abituale per una persona minorenne è poi molto più impattante e può avere maggiori conseguenze negative rispetto a quelle di un adulto. Come pure la migrazione è molto più rischiosa, e il/la minore può subire facilmente traumi e abusi, quando il viaggio avviene seguendo i percorsi non protetti con attraversamenti “irregolari” delle frontiere. I primi a morire nelle traversate del Mediterraneo o nel “game” nei Balcani o nei campi profughi spesso sono purtroppo i minori. Le persone di minore età sono coinvolte nelle migrazioni per vari motivi e secondo i dati di UNHCR nel 2020 rappresentavano il 42% delle 82,4 milioni di persone che sono state costrette a lasciare il proprio luogo di provenienza. Perché seguono la scelta di emigrare dei genitori, perché sono proprio i genitori a farli partire sperando che altrove possano avere un futuro migliore o perché rappresentano un “investimento” economico per la famiglia stessa in quanto una volta arrivati a destinazione e trovato un lavoro, diventeranno una fonte di sostentamento grazie ai soldi che invieranno a casa. 

Inoltre, le persone di minore età sono maggiormente colpite dagli effetti dei cambiamenti e/o disastri ambientali e climatici (malnutrizione, infezioni e malattie provocate dall’acqua), ma anche vittime di matrimoni precoci e forzati, lavoro minorile, accattonaggio, prostituzione e adescamento da parte delle milizie. Molti scappano da conflitti e persecuzioni, mentre altri minori tra i quattordici e i diciassette anni, più semplicemente decidono di emigrare in autonomia perché per la loro esperienza di vita vissuta, di fatto, sono molto più maturi e indipendenti della loro età anagrafica. A prescindere dalle motivazioni che spingono una persona minore a migrare, bisogna sempre ricordarsi che è titolare e portatrice di diritti specifici. La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia - firmata a New York nel 1989 - infatti, per la prima volta è afferma espressamente che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti. 

Tra i principi e diritti fondamentali sanciti nella Convenzione ONU, si ricordano ad esempio:

Principio di Non Discriminazione (art. 2) Ogni minore è titolare di diritti che devono essere garantiti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, a prescindere da ogni considerazione per l’opinione politica del minore o dei suoi genitori.

Superiore Interesse del Minore (art. 3) Ogni decisione riguardante il minore, sia di privati che di enti pubblici, amministrativi, giudiziari, deve essere presa con l’obiettivo di tutelare il suo superiore interesse e, quindi, tutelare e salvaguardare il suo sviluppo e benessere psico-fisico.

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)

Gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili al fine di tutelare la vita e il sano sviluppo dei minori, anche tramite la cooperazione tra Paesi.

Diritto al nome e all’identità (art.8)

I minori hanno diritto a preservare la propria identità, compreso il proprio nome, la propria nazionalità e le proprie relazioni familiari.

Diritto all’unità familiare (artt. 9 e 10)

Gli Stati vigilano affinché i minori non siano separati dai loro genitori contro la loro volontà, salvo i casi in cui la decisione sia presa dalle autorità competenti nel superiore interesse del minore. Tale diritto deve essere preso in dovuta considerazione dagli Stati anche nella procedura di ricongiungimento familiare.

Diritto all’ascolto e ad essere informati (artt. 12 e 13)

I minori hanno il diritto ad essere seriamente ascoltati, ad essere informati, ad esprimere le proprie opinioni ed a prendere parte a tutti i processi decisionali che li riguardino.

La Convenzione tutela, inoltre, il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art.24), il diritto di avere un’istruzione (art. 28 e 29) in particolare quella primaria che dovrebbe essere obbligatoria e gratuita, il diritto ad accedere alla protezione internazionale e all’assistenza umanitaria (art. 22) nel rispetto della condizione di minore, nonché quello di giocare (art. 31) e quello di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (art. 34).

In Italia, la Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991: i principi in essa contenuti hanno quindi valore normativo, al pari di ogni altra legge italiana.

Minori stranieri non accompagnati

Una persona minore può emigrare insieme a uno o entrambi i genitori. Una volta giunto in uno dei Paesi dell’Unione europea, il/la minore vivrà insieme al genitore che ne avrà la responsabilità giuridica come pure per la sua cura e la sua crescita. Nei casi in cui persona di minore età arrivi da sola senza alcun genitore si parla di minore straniero non accompagnato (MSNA), ovvero minorenne privo di assistenza e di rappresentanza da parte adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi del Paese in cui si trova. In Italia, per esempio, secondo il Ministero del Lavoro, al 31 dicembre del 2021 erano presenti 12.284 MSNA (dei quali solo il 2,7% femmine; il 93% era ultra quindicenne), mentre al 30 settembre del 2022 erano presenti 18.801 MSNA (dei quali il 16, 3% femmine; l’81% ultra quindicenne), aumento dovuto ai minori provenienti dalla guerra in Ucraina.

L’assenza di figure di riferimento e che possano prendersi cura di lei, il vissuto migratorio e il viaggio, vanno ad aumentare quella vulnerabilità intrinseca in ogni persona di minore età. Proprio per questi motivi a favore del minore straniero non accompagnato sono previste forme specifiche e rafforzate di tutela, sin dal suo arrivo in un Paese dell’Unione europea. La legge di riferimento più importante è la n. 47 del 2017 che prevede la maggior parte delle norme a tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, di cui si riportano di seguito gli elementi principali.

Il divieto di allontanamento del minore

Innanzitutto, il minore straniero non accompagnato non può essere allontanato dal territorio, né con un respingimento, né con un’espulsione. Il respingimento è quel provvedimento di allontanamento emesso nei confronti di una persona straniera che arriva alla frontiera di un Paese europeo senza avere i documenti per poter entrare. Nel caso dei minori, in nessun caso può essere emesso un provvedimento di respingimento e quindi deve essere accolto. L’espulsione, invece, è il provvedimento di allontanamento di una persona straniera già presente sul territorio di un Paese europeo e che non ha o non ha più i documenti per poter restare regolarmente. Anche in questi casi è previsto il divieto di espulsione delle persone straniere minori di diciotto anni. A questo divieto, tuttavia, è prevista un’eccezione: è possibile comunque allontanarli solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e sempre che l’espulsione non comporti un rischio di danni gravi per il/la minore.

La segnalazione e la presa in carico del minore

Chiunque venga a sapere della presenza di minore straniero non accompagnato può segnalarla alle autorità, in modo tale che queste possano intervenire e attuare il prima possibile quel percorso di presa in carico, tutela e accoglienza del minore. La persona di minore età viene, dunque, inserita temporaneamente in una struttura di accoglienza per essere adeguatamente identificata ma soprattutto per capire le sue specifiche esigenze e vulnerabilità, indagare e conoscere il contesto familiare e sociale lasciato, il suo percorso migratorio, per poter avviare un adeguato percorso di tutela. Ogni minore, infatti, è portatore di un’esperienza specifica che comprende la sua identità di genere, il suo credo religioso, la sua nazionalità, la sua personalità e il suo vissuto personale. Proprio per questo, il primo colloquio, alla necessaria presenza di un mediatore culturale e con operatori specializzati, è uno strumento fondamentale per attivare, quanto prima possibile, adeguati interventi di protezione, in particolar modo per quei MSNA che possono essere portatori di esigenze particolari o di condizioni di vulnerabilità, ulteriori rispetto a quella di minore, quali ad esempio essere o essere stati vittime di tratta, sopravvissuti a torture, a violenza psicologica, fisica o sessuale; minori con disabilità, affetti da disturbi mentali o disabilità; ragazze in stato di gravidanza o minori con figli minori. In assenza di figure di riferimento alle quali poter fare affidamento in un Paese nuovo e sconosciuto, con una lingua diversa, con delle leggi non conosciute, è importante che durante il primo colloquio al ragazzo o alla ragazza venga spiegato in modo semplice e chiaro quali sono i suoi diritti, quali possibilità ha, quali tutele vengono garantite. Grazie alle informazioni ricevute con questo e/o successivi colloqui, infatti, può già essere individuato il percorso di tutela, anche in termini di documenti, più adatto alla persona minore, come la richiesta di protezione internazionale (per approfondimenti sul tema consulta il nostro toolkit didattico) o altri permessi di soggiorno specificatamente previsti per i minori.

La nomina del tutore

Un ragazzo o una ragazza che non ha ancora compiuto 18 anni non può restare senza l’assistenza di un adulto che provvede ai suoi bisogni materiali e morali e che agisce in suo nome e in suo conto per garantirgli i diritti che gli spettano. Questa figura, prevista dalla legge, che sostituisce la mancanza dei genitori o di adulto che si prenda cura del minore per esercitare la responsabilità genitoriale su di lui o su di lei, si chiama tutore e viene nominato dal giudice. Il tutore svolge un ruolo importantissimo per la persona minore e per l’accesso ai suoi diritti: per la richiesta di protezione speciale, per la richiesta dei documenti, della carta di identità e della tessera sanitaria, per la residenza e l’iscrizione scolastica.

L’accertamento dell’età

Durante uno dei colloqui può capitare che sorgano dei fondati dubbi sull’effettiva minore età del ragazzo o della ragazza presa in carico, rendendo così necessario una verifica dell’età dichiarata. Tale problema si pone quando il/la minore non ha con sé documenti come passaporto o carte di identità, perché non li ha mai avuti, non li ha presi prima quando è partito, gli sono stati sequestrati o li ha persi durante il viaggio. In assenza di documenti, dunque, si procede ad un accertamento socio-sanitario dell’età, che dovrebbe essere effettuato da un’equipe multidisciplinare con persone qualificate e con i metodi meno invasivi possibili, sicuri e rispettosi della dignità e dell’integrità psico-fisica della persona. Se anche dopo questo tipo di accertamento, ci sono ancora dubbi sulla effettiva data di nascita, allora, nel suo superiore interesse, il ragazzo o la ragazza si presume di minore età.

L’accoglienza dei MSNA

Un aspetto fondamentale per la persona di minore età è poter essere inserita il prima possibile in una struttura residenziale, una casa o una struttura di accoglienza (strutture di prima accoglienze oppure comunità per minori). In generale, nel superiore interesse del minore, è preferibile affidarlo ed inserirlo in una famiglia, magari con la presenza di figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive. Purtroppo non sempre questa soluzione è percorribile e (per assenza o poche disponibilità o per altre ragioni) e, pertanto, il minore viene inserito strutture di accoglienza per soli minorenni, e fino al raggiungimento della maggiore età. Le condizioni di accoglienza possono includere alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di buoni o sussidi economici, o possono essere rappresentate anche da una combinazione di queste possibilità. L’importante è che le strutture di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita del minore, tutelandone anche la salute fisica e mentale. Le strutture di accoglienza sono molto importanti per diversi motivi. Oltre a garantire la possibilità di un alloggio, rappresentano anche un primo luogo di socializzazione in un Paese del quale, nella maggior parte dei casi, non si parla e comprende la lingua e in cui non si ha alcun legame affettivo. Sono luoghi in cui possono emergere rilevanti e ulteriori vulnerabilità dei minori (aver subito torture e maltrattamenti, per esempio) che necessitano di un supporto sanitario e psicologico. Un altro aspetto importante è che spesso l’accoglienza in una struttura pubblica, la presa in carico della persona minore da parte di una adeguata equipe multidisciplinare, la presenza del tutore, possono prevenire situazioni di sfruttamento lavorativo. Spesso, infatti, la persona di minore età che arriva in Europa ha la necessità immediata di mandare soldi alla propria famiglia, per ripagare le spese del viaggio o più semplicemente per aiutarla economicamente. Di fronte anche alla pressione che spesso può esercitare proprio la famiglia, le persone di minore età, pur di trovare un lavoro, diventano vittime di situazioni di grave sfruttamento.

Il diritto all’istruzione e l’integrazione verso la maggiore età

Molti minori stranieri non accompagnati arrivano nei Paesi dell’Unione europea con un bassissimo livello di alfabetizzazione: alcuni hanno frequentato solo pochi anni di scuola, altri non ne hanno mai avuto la possibilità. Le strutture di accoglienza, quindi, diventano luoghi molto importanti per i minori anche per poter avviare relazioni, per poter iniziare a seguire corsi di alfabetizzazione, di lingua e inserirsi nel sistema scolastico. Anche per i minori stranieri presenti sul territorio vige l’obbligo scolastico, con gli stessi diritti a parità di condizione con i minori europei, in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L’acquisizione di una buona conoscenza linguistica permette ai minori un più rapido inserimento nei vari settori della società, consente di svolgere tirocini formativi, acquisire competenze e qualifiche professionali utili poi per la ricerca di un lavoro. Questi momenti e aspetti sono molto importanti per la vita del minore in vista del raggiungimento della maggiore età. Compiuti i 18 anni di età, infatti, il neomaggiorenne, se non ha chiesto e ottenuto la protezione internazionale, può continuare a vivere nel Paese in cui è stato accolto e quindi avere dei nuovi permessi di soggiorno, solo nel caso in cui decida di continuare un percorso di studi oppure abbia un regolare contratto di lavoro. È fondamentale per uno Stato avere particolare attenzione e interesse all’accoglienza e all’integrazione dei minori stranieri innanzitutto perché è un loro diritto ma soprattutto perché i minori in pochi anni diventano adulti, anche se spesso già lo sono per le esperienze vissute o subite durante il percorso migratorio e di integrazione, e se si vuole evitare una frattura sociale e una loro ghettizzazione da adulti è bene dare loro tutte le possibilità per sentirsi accolti e parte attiva del nuovo contesto nel quale hanno deciso o si troveranno ad agire da grandi.

 

I minori vittime di tratta di esseri umani

Anche le persone di minore età sono soggette al grave fenomeno della tratta di esseri umani, in virtù della loro maggiore vulnerabilità e quindi della maggiore facilità con la quale possono essere sfruttate, abusate o vendute come schiavi. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite le persone minorenni vittime di tratta sono pari a quasi il 35% del totale delle persone vittime di tratta e in maggioranza si tratta di bambine e ragazze. Tuttavia, vi sono contesti geografici in cui minori vittime di tratta sono quasi il 50% delle vittime; ci riferiamo a regioni a basso reddito. Il reato di tratta di esseri umani è definito a livello internazionale come quel fenomeno criminale composto da tre elementi essenziali:

1. Spostamento della persona: il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone;

2. Uso di mezzi coercitivi: l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra;

3. Finalità di sfruttamento: lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.

Nel caso di vittime minorenni, la legge stabilisce che si configura il reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi coercitivi indicati in precedenza. Questo appunto perché il/la minore è ritenuto/a soggetto vulnerabile per definizione

La tratta degli esseri umani è attuata da una rete criminale capillare e collegata a livello internazionale: uomini e donne nei Paesi di origine che adescano le vittime; diverse persone che organizzano il viaggio e trasferiscono le vittime nei vari Paesi di transito (connection man); capannoni e altri luoghi simili presenti nei Paesi di transito, dove le vittime sono costrette a fermarsi temporaneamente prima di riprendere il viaggio (connection house); uomini o donne che vivono nei Paesi di destinazione e che sfruttano la vittima. Una volta giunta nel Paese di destinazione la vittima verrà sfruttata per ripagare il costo del viaggio e far arricchire la rete criminale.

L’adescamento di minorenni vittime di tratta si verifica sovente mediante l’inganno o altri metodi coercitivi da parte di persone adulte aderenti a reti criminali nei confronti di bambine, bambini o adolescenti provenienti da famiglie estremamente povere o cresciute in contesti di deprivazione affettiva e cure genitoriali adeguate, quindi ancor più vulnerabili.

Nonostante la maggior parte delle vittime continui ad essere sfruttata a fini sessuali, sono in crescita le persone sfruttate per lavori non sessuali o costrette in attività criminali contro la loro volontà o ancora in matrimoni forzati o traffico di organi. Tra le bambine e le adolescenti, però, oltre il 70% è vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Il tipo di sfruttamento cambia a seconda della regione presa in esame. Mentre in Paesi a basso reddito è prevalente lo sfruttamento a fini lavorativi, nei Paesi ad alto reddito è prevalente quello a fini sessuali. Al fine di individuare celermente i reati di tratta e supportare le vittime è fondamentale un lavoro di rete tra le Istituzioni e le organizzazioni non governative.

unisciti a Noi

attivati ora

Non possiamo cambiare nulla senza il tuo aiuto. Petizioni, contenuti social, eventi o volontariato: scopri come unirti a noi!

firma le nostre petizioni

CHANGE.ORG
ACTIONNETWORK.ORG

oppure iscriviti alla nostra newsletter