Cittadinanza
La cittadinanza
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti politici e civili. Essa comporta un insieme di diritti e doveri. Il mancato riconoscimento dei di diritti di cittadinanza comporta una serie di problematiche e causa discriminazione in diversi ambiti.
In Italia, ad esempio, si riscontrano spesso conseguenze molto gravi per chi, a causa di leggi ingiuste, non può ottenere la cittadinanza. Anzitutto, le leggi troppo restrittive e la lentezza dei processi fanno sì che si rischi, pur nascendo e crescendo nel Paese, di non riuscire a conseguire la cittadinanza poiché non si rispettano i criteri imposti dalla legge (cfr. paragrafo Come si acquista la cittadinanza italiana?) Inoltre, per tutti gli anni in cui si vive in Italia senza la cittadinanza, sia per minori sia per adulti, non è possibile svolgere diverse attività.
Esempio di questa disparità è la partecipazione ai concorsi pubblici, che è possibile solo per chi ha la cittadinanza italiana. In questo caso, i tempi di attesa per il completamento della pratica possono rivelarsi determinanti nella partecipazione ad un concorso. O ancora una gita scolastica in un paese extraeuropeo: chi non ha la cittadinanza italiana non è detto abbia un passaporto che permetta la stessa mobilità. C’è poi lo sport: non è possibile per gli atleti e le atlete senza cittadinanza partecipare come rappresentanti delle squadre nazionali.
I lunghissimi tempi di attesa e la pretesa di una documentazione molto complessa e difficile da procurare, finiscono per negare anche il diritto di voto persino a chi nasce e cresce in Italia e con il compimento del diciottesimo anno di età dovrebbe poter entrare a far parte della vita pubblica del Paese, oltre a non permettere la rappresentanza di moltissime persone che si sono trasferite in Italia da altre parti del mondo.
Come si acquista la cittadinanza?
Ogni Stato adotta criteri propri per l’attribuzione e la perdita della cittadinanza. Nel mondo circa 30 stati su 194 applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni. Tra questi ci sono gli Stati Uniti d’America, il Canada e molti Stati del Sud America. Lo ius soli è solitamente adottato nei Paesi che hanno un vasto territorio, una bassa densità di popolazione e una forte immigrazione. Si tratta di Paesi nei quali, per la loro storia, quasi nessuno può essere considerato nativo. I Paesi europei privilegiano invece il principio dello ius sanguinis anche se le varie normative non unificano e semplificano la materia come auspicato dalla UE.
Alcuni esempi di leggi in materia di cittadinanza adottate all’interno dell’Unione sono:
- Francia: Ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri diventa francese al compimento di 18 anni se ha vissuto stabilmente nel Paese per almeno 5 anni.
- Germania: È cittadino tedesco automaticamente chi nasce in Germania, se almeno uno dei genitori risiede regolarmente nel Paese da minimo 8 anni.
- Spagna: Diventa cittadino chi nasce in Spagna e se i genitori sono nati all'estero è sufficiente un anno di residenza nel paese. Per tutti gli altri soggetti si richiede la residenza per un periodo di 10 anni e la rinuncia alla cittadinanza precedente.
- Belgio: La cittadinanza è automatica se si è nati sul territorio nazionale quando si compiono 18 anni o 12 se i genitori sono residenti da almeno dieci anni.
- Paesi Bassi: In base ad una legge del 2003, la cittadinanza è prevista non solo per i soggetti nati in Olanda ma anche per quelli che vi risiedono dall'età di 4 anni.
- Danimarca: Per la naturalizzazione servono 9 anni di residenza e bisogna superare esami di lingua, storia, struttura sociale e politica del Paese.
- Grecia: I figli di immigrati acquisiscono la cittadinanza se i genitori sono residenti da almeno 5 anni.
- Portogallo: Ius Soli automatico alla terza generazione di immigrati. La seconda generazione può accedere alla cittadinanza dalla nascita su richiesta.
- Svezia: La legge si basa sullo Ius Sanguinis, ma la riforma del 2006 prevede la cittadinanza svedese per i minori che hanno vissuto per 5 anni in Svezia.
- Austria: La naturalizzazione richiede 10 anni di residenza, perché viene considerata come il riconoscimento di un'integrazione riuscita.
Come si acquista la cittadinanza italiana?
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti politici e civili. Essa comporta un insieme di diritti e doveri. Ogni Stato adotta criteri propri per l’attribuzione e la perdita della cittadinanza. Il quadro normativo che regola e disciplina la cittadinanza italiana è la legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni e relativo regolamento di attuazione, Decreto Presidente Repubblica n.12 ottobre 1993 n.572 e il Decreto Presidente Repubblica 18 aprile 1994, n.36 Il principio ispiratore di tale criterio è quindi quello dello ius sanguinis, cioè il diritto di sangue che si contrappone allo ius soli, il diritto basato sull’appartenenza al territorio. Nel mondo circa 30 stati su 194 applicano lo ius soli in modo automatico e senza condizioni. Tra questi ci sono gli Stati Uniti d’America, il Canada e molti Stati del Sud America. Lo ius soli è solitamente adottato nei Paesi che hanno un vasto territorio, una bassa densità di popolazione e una forte immigrazione. Si tratta di Paesi nei quali, per la loro storia, quasi nessuno può essere considerato nativo. I Paesi europei privilegiano invece il principio dello ius sanguinis anche se le varie normative non unificano e semplificano la materia come auspicato dalla UE.
I criteri di attribuzione della cittadinanza italiana, stabiliti dalla legge n.91/1992 sono di quattro tipi
- Per nascita
- Per matrimonio
- Per beneficio di legge
- Per naturalizzazione (cittadinanza italiana per residenza)
Cittadinanza per nascita
Acquista la cittadinanza italiana per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini Italiani; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza; il minore adottato da cittadini italiani. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
Cittadinanza italiana per matrimonio
L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è riconosciuto al cittadino straniero, o apolide, sposato con il coniuge cittadino italiano che possiede i requisiti previsti dalla legge e individuati dagli art.5 e 6, legge 5 febbraio 1992 n.91. I requisiti per questa tipologia sono: il cittadino straniero deve essere residente in Italia da almeno due anni dopo la data del matrimonio; se è stato residente all’estero devono passare almeno tre anni dopo la data del matrimonio (al momento della domanda di cittadinanza italiana deve essere residente in Italia), tali termini sono ridotti della metà (12 e 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; non deve essere intervenuta sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile. Conoscenza della lingua italiana (livello L2 b1); assenza di condanne penali e di pericolosità sociale.
Cittadinanza Italiana per residenza (naturalizzazione)
La cittadinanza può essere concessa per naturalizzazione allo straniero residente legalmente nel territorio italiano per un periodo definito di: 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f); 4 anni di residenza per i cittadini dell’Unione europea (art. 9 lett. d); 5 anni di residenza per gli apolidi (9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c.2); 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b); 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a); 5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).
Cittadinanza italiana per beneficio di legge
Ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge disciplinate dall’art.4 della legge n.91/1992, riguardano: lo straniero, o l’apolide, discendente in linea retta, entro il secondo grado, da cittadino italiano per nascita e lo straniero nato in Italia e legalmente residente nel territorio nazionale fino al raggiungimento della maggiore età.
Articolo 15 della dichiarazione universale dei Diritti Umani:
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
L’apolidia
Molte persone nel mondo, invece, non hanno la cittadinanza di nessuno Stato. Queste persone sono apolidi (dal greco a-polis “senza città”), persone che nessuno Stato considera come sue e che, pertanto nessuno Stato considera come suo cittadino per l’applicazione della sua legislazione. Non esistono dati completi sull’effettivo numero di persone apolidi nel mondo. Secondo UNHCR a fine 2020 gli apolidi erano 4,2 milioni, anche se il numero potrebbe essere molto più elevato, fino a tre volte maggiore. Più del 90% degli apolidi vive in soli 11 paesi, tra i quali Myanmar, Costa d’Avorio, Thailandia, Zimbabwe e Siria.
Sono diverse le cause che possono creare una situazione di apolidia, come ad esempio, lacune nelle leggi sul riconoscimento della cittadinanza, oppure ragioni burocratiche nei casi di successione tra Stati (come successo nei casi della ex URSS, o della ex Jugoslavia). Molte volte, invece, l’apolidia è la conseguenza di discriminazioni nei confronti di minoranze etniche oppure nei confronti di un determinato genere. In alcuni Paesi, infatti, le leggi sulla cittadinanza proibiscono l’acquisizione o consentono la privazione della cittadinanza unicamente su basi discriminatorie nei confronti di alcuni gruppi minoritari. In altri casi, invece, le leggi non permettono alle madri di trasmettere la propria cittadinanza ai figli così come avviene al contrario per i padri.
L’assenza di una cittadinanza impedisce alle persone di poter accedere, godere ed esercitare tutta una serie di diritti civili, politici, sociali ed economici. Già la persona che non ha la cittadinanza dello Stato in cui vive ma quella del suo paese di origine, incontrerà limitazioni, non possibilità di accesso ad alcuni lavori per esempio e preclusione di alcuni diritti. La situazione peggiora gravemente per chi, invece, non ha nessuna cittadinanza. In questi casi la vita quotidiana della persona apolide sarà contrassegnata dall’assenza e impossibilità di godere dei diritti più fondamentali.
Proprio per questi motivi, a livello internazionale è prevista una specifica tutela così come sancita dalla Convenzione sullo status degli apolidi del 1954. Questa Convenzione, oltre a fornire la definizione di apolide, stabilisce che gli Stati hanno l’obbligo di identificare le persone prive di cittadinanza al fine di garantire loro trattamento e protezione adeguate. Identificare e riconoscere ufficialmente una persona come apolide non sempre è semplice e può essere fatto solo dopo una precisa procedura (amministrativa o giudiziaria) di accertamento di tale status. Diverse sono le difficoltà pratiche, infatti, che possono emergere, come, ad esempio, l’assenza di documentazione attestante la nascita (non sempre e non in tutti i Paesi viene redatto il certificato di nascita), la difficoltà di verificare l’effettiva assenza di cittadinanza dei Paesi di origine dei familiari, la legge nazionale sulla cittadinanza di uno di questi Paesi a volte lacunosa.
Riconoscere lo status di apolide, quindi, anche dopo tante difficoltà, significa essere riconosciuto ufficialmente e giuridicamente da un determinato Stato e, pertanto, accedere a servizi essenziali e diritti. Consentire e riconoscere lo stato di apolide però da solo non basta: è importante, infatti, che ogni Stato si attivi al fine di prevenire l’aumento del numero e delle situazioni che possono portare all’apolidia. La Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961, infatti, stabilisce l’adozione, da parte degli Stati, di particolari azioni e salvaguardie per assicurare che i bambini e chi nasce in quel territorio godano nella pratica del diritto di acquisire una cittadinanza, oppure volte a prevenire situazioni di apolidia in caso di rinuncia o revoca di una cittadinanza, nonché quelle di evitare atti di privazione arbitraria della cittadinanza.
Discriminazioni di genere nelle leggi sulla cittadinanza
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